La risposta breve sorprende spesso: in Italia qualsiasi impresa regolarmente registrata può vendere integratori alimentari. Nessun titolo di studio richiesto, nessun monopolio farmaceutico, nessuna autorizzazione preventiva all’attività. Ciò che è regolato non è il venditore, è il prodotto e la sua etichetta. Ed è qui che gli obblighi cambiano radicalmente a seconda che lei rivenda un marchio esistente o lanci il proprio.
Informazione generale
Questa pagina riassume il quadro applicabile in Italia alla data di pubblicazione, per aiutare un professionista a orientarsi. Non sostituisce un parere legale né una verifica presso il Ministero della Salute, l’unico competente a decidere su un caso concreto.
Un integratore è un alimento, non un farmaco
È il punto di partenza di tutto il resto. Gli integratori alimentari rientrano nel diritto alimentare, disciplinati in Europa dalla direttiva 2002/46/CE e recepiti dalla normativa italiana. Non fanno quindi parte del monopolio farmaceutico: una palestra, un negozio specializzato, un sito di vendita o lo studio di un professionista possono venderli con la stessa legittimità di una farmacia.
Il contrappeso di questa libertà è severo: un integratore non deve mai presentarsi come una terapia. Affermare che un prodotto cura, guarisce o previene una malattia lo fa scivolare giuridicamente dalla parte del farmaco, con le sanzioni che ne conseguono. Questa frontiera si attraversa più in fretta di quanto si creda, spesso in un argomento detto a voce in negozio o nella didascalia di un post.
Chi deve notificare il prodotto, e chi non ha nulla da notificare
È la confusione più diffusa, e costa tempo a molti imprenditori. In Italia l’obbligo di notifica dell’etichetta al Ministero della Salute grava sul responsabile della prima immissione in commercio sul mercato italiano: il produttore, oppure l’importatore quando il prodotto arriva dall’estero.
In altre parole: se rivende un marchio già regolarmente commercializzato in Italia, il prodotto è già notificato e lei non ha alcuna notifica da depositare. Se crea il proprio marchio in private label, o se importa lei stesso da un paese extra Unione europea, l’obbligo diventa suo, prodotto per prodotto. La procedura esatta va confermata con il Ministero.
La trappola dell'importazione diretta
Acquistare un lotto conveniente all’estero per rivenderlo fa di lei l’importatore, quindi il responsabile dell’immissione in commercio: notifica, conformità dell’etichetta, dossier sulla composizione, tracciabilità e responsabilità in caso di controllo o di richiamo. Un risparmio di qualche euro a pezzo può costare molto caro.
Gli obblighi che riguardano lei come rivenditore
Anche senza essere il responsabile dell’immissione in commercio, il rivenditore non è un semplice trasportatore. Quattro obblighi lo seguono.
- Un’etichetta intatta e in italiano. Denominazione, elenco degli ingredienti, porzione giornaliera raccomandata, avvertenze, indicazione che un integratore non sostituisce una dieta variata. Il regolamento (UE) n. 1169/2011 impone che queste informazioni siano nella lingua del paese di vendita. Mai coprire, sostituire o tradurre da sé l’etichetta originale.
- La tracciabilità. Il regolamento (CE) n. 178/2002 impone di sapere in ogni momento da chi ha acquistato e, nella vendita tra professionisti, a chi ha venduto. Conservi le fatture d’acquisto e i numeri di lotto: è la prima cosa richiesta in un controllo o in un richiamo.
- I claim. Può riprendere soltanto le indicazioni nutrizionali e sulla salute autorizzate a livello europeo, disciplinate dal regolamento (CE) n. 1924/2006. Un claim assente dall’elenco resta vietato, anche se compare sul sito del produttore, e la sua comunicazione impegna la sua responsabilità, non solo quella del fabbricante.
- Conservazione e date. Rispettare le indicazioni del produttore e ritirare dalla vendita i prodotti il cui termine minimo di conservazione è superato.
Vendere online: ciò che si aggiunge
La vendita a distanza non cambia nulla nel diritto alimentare, ma vi somma il diritto dei consumatori. Le menzioni obbligatorie dell’etichetta devono essere accessibili prima dell’acquisto, direttamente sulla scheda prodotto. Si aggiungono condizioni generali di vendita, l’identificazione completa del venditore e il diritto di recesso di quattordici giorni previsto per la vendita a distanza ai consumatori.
Il punto più spesso trascurato resta il contenuto editoriale: un articolo di blog o una scheda prodotto che promette un effetto terapeutico è un claim non autorizzato, anche se pubblicato in buona fede. È il motivo di contestazione più frequente nei negozi online giovani.
La forma giuridica, l’ultimo punto e il più semplice
Nessuna forma giuridica particolare è imposta. Ditta individuale, società, associazione: ciò che conta è avere un’attività regolarmente registrata, con un codice attività coerente, una fatturazione in regola e un’assicurazione di responsabilità civile professionale. Quest’ultima non è obbligatoria in tutti i casi, ma su prodotti destinati all’ingestione, farne a meno è una scommessa.
E poi: trovare il marchio
Compreso il quadro normativo, la domanda diventa commerciale: quale marchio mettere sullo scaffale. Rivendere un marchio già notificato e affermato le evita tutto il carico dell’immissione in commercio e le permette di testare la clientela prima di immobilizzare liquidità.
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Vendere integratori alimentari: le sue domande
Si possono vendere integratori alimentari come ditta individuale?
Sì. La ditta individuale è una forma come un’altra agli occhi del diritto alimentare. Gli obblighi di etichettatura, tracciabilità e claim sono identici a quelli di una società, e il regime fiscale scelto non li alleggerisce in alcun modo.
Serve una formazione in nutrizione per consigliare un cliente?
Nessuna formazione è richiesta per legge per vendere. Però, appena il consiglio diventa individualizzato e riguarda uno stato di salute, si avvicina all’esercizio abusivo della professione medica o di dietista. La linea prudente consiste nell’informare sulla composizione e sull’uso del prodotto, e rinviare a un professionista sanitario per tutto ciò che riguarda una patologia, una terapia o una gravidanza.
Una palestra ha il diritto di rivendere integratori ai propri iscritti?
Sì, a condizione che l’attività di vendita risulti nel suo oggetto e nella sua comunicazione di attività, e che i prodotti siano presentati con l’etichetta originale intatta. Vendere a porzioni un prodotto tolto dalla sua confezione d’origine, invece, fa perdere l’etichettatura regolamentare e non è ammesso.
Il numero di lotto basta a dimostrare la tracciabilità?
Ne è la chiave, ma non basta da solo: deve poter essere collegato a una fattura d’acquisto che identifichi il fornitore. È questo collegamento tra il lotto e la sua origine a costituire la tracciabilità richiesta, ed è esattamente ciò che un controllo le chiederà di ricostruire.
Si possono rivendere integratori acquistati su un marketplace estero?
È lo scenario più rischioso. A seconda del canale, può diventare giuridicamente l’importatore, con tutti gli obblighi del responsabile dell’immissione in commercio, e spesso non ha alcun modo di verificare la conformità della composizione né l’autenticità dei lotti. Un approvvigionamento diretto presso il marchio o presso un distributore stabilito nell’Unione evita questo terreno.